Golden Visa – diritto immobiliare

Il Codice di Immigrazione e Integrazione sociale (Legge 4251/2014) consente il rilascio agli acquirenti extra-UE di permesso di soggiorno per sè e la propria famiglia, a condizione che il valore dell’investimento sia superiore a € 250.000,00, per una durata di 5 anni e rinnovabile.

In caso di proprietà congiunta, il diritto di soggiorno è concesso solo qualora i proprietari siano coniugi e possiedano quote del bene indivisibili. In tutti i restanti casi di comproprietà, il diritto di soggiorno è accordato solo se la quota di ogni comproprietario abbia un valore di almeno € 250.000,00. Il permesso è parimenti rilasciato anche a cittadini extra UE aventi la piena titolarità su beni immobili in Grecia attraverso una persona giuridica le cui partecipazioni siano da loro interamente possedute, o che abbiano concluso un accordo di durata minima decennale per la locazione di spazi abitativi in strutture alberghiere o complessi residenziali turistici ai sensi dell’Articolo 8 par. 2 della Legge 4002/2011, oppure che abbiano concluso un accordo di multiproprietà secondo quanto disposto dalla Legge 1652/1986.

Il corrispettivo d’acquisto deve essere pagato tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario su un conto del beneficiario aperto presso un istituto bancario greco o comunque sotto la supervisione della Banca di Grecia. Tali specifici elementi devono essere formalmente esplicitati dalle parti contrattuali dinanzi al notaio.

I cittadini extra UE a cui sia stato rilasciato questo permesso sono autorizzati ad affittare la loro proprietà.

Questo permesso può anche essere concesso a membri della famiglia del richiedente (coniuge; diretti discendenti in linea diretta di uno dei coniugi, se di età inferiore ai 21 anni; ascendenti diretti dei coniugi).